Le novità del D.L.133/2014. Incentivati gli acquisti di immobili finalizzati alla locazione
- Pubblicato in Approfondimenti
- Letto 20833 volte
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
L'acquisto della casa è un momento importante nella vita di chi, magari dopo non pochi sacrifici, decide di concretizzare nel mattone parte dei propri risparmi. Bisogna però conoscere le regole basilari: solo in questo modo si riesce, da un lato, a evitare brutte sorprese e, dall'altro a usufruire di tutte le agevolazioni che, in questo momento, il legislatore riserva all' acquirente o al venditore.
Per vendere o per acquistare un immobile è sempre bene richiedere l'assistenza di un professionista del settore, ma ciò non esclude che il normale utente del bene casa non debba comunque prestare le dovute attenzioni prima di procedere con l'apposizione della propria firma su un compromesso di acquisto o su un contratto preliminare di compravendita.
Molte novità arrivano con il D.L. 133 del 12 settembre 2014, il cosiddetto "sblocca Italia", un decreto legislativo contenente misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche e e altre misure per il rilancio dell'economia. Il decreto contiene incentivi per chi sceglie di acquistare immobili, purchè ad acquistere sia una persona fisica non esercente attività commerciale, a destinazione residenziale di nuova costruzione o immobile oggetto di intervento di ristrutturazione, a condizione che il venditore sia la stessa impresa costruttrice o ristrutturatrice e che gli immobili vengano successivamente concessi in locazione, nei sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, per almeno otto anni e sempre che tale periodo abbia carattere continuativo. Il diritto all'incentivo non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto di locazione. Il canone nondeve essere superiore a quello "concordato", ossia a quello stabilito dalle condizioni contrattuali previste in appositi accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori.
Per gli acquisti compiuti dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 verrà riconosciuto all'acquirente, persona fisica o cooperativa edilizia, una deduzione IRPEF del 20% calcolata sul prezzo d'acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita o sull'ammontare complessivo delle spese di ristrutturazione, nel limite massimo di 300.000€, da ripartire in quote costanti per 8 anni. Se si dovesse procedere con un secondo acquisto sarà possibile godere della deduzione anche su quest'ultimo, fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000€. Facendo due calcoli, la deduzione massima sarà di 60.000€, suddivisa per 8 anni in quote da 7.500€: un buon risparmio.
- L'incentivo è previsto anche per la prestazioni di servizi, dipendenti da contratto d'appalto, dipendenti da contratto d'appalto, relativi alla costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabiligià possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. La deduzione verrà riconosciuta nel periodo d'imposta durante il quale verrà stipulato il contratto di locazione, cui dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal locatore, che attesti:
- non sussistono rapporti di parentela entro il primo grado tra le parti contraenti;
- l'immobile sia a destinazione residenziale e accatastato nel gruppo A, con l'eccezione degli immobili di lusso o di pregio (categorie A/1, A/8, A/9);
- l'immobile sia dotato di certificazione energetica di classe A o B;
- il canone di locazione non sia superiore a quello concordato o convenzionato, secondo quanto stabilito dalle regioni e dai comuni.